IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 703/1992
 proposto dai dottori Antonella Coniglio, Raffaele Massaro ed  Edoardo
 Ciriotto  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Maurizio Visconti, con
 elezione di domicilio presso lo studio del medesimo  in  Venezia,  S.
 Marco  3727/a,  come  da  mandato  in  calce  al  ricorso,  contro il
 Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore,
 rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
 domiciliataria  per  legge,  nella sua sede in Venezia, San Marco 63,
 per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, magistrati dell'ordine
 giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva
 del collega Antonio Francesco Esposito, gia' uditore  giudiziario  in
 tirocinio  presso  il tribunale di Roma e poi uditore giudiziario con
 funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la  pretura
 circondariale di Lecce.
    Visto  il  ricorso,  notificato  il  28 febbraio 1992 e depositato
 presso la segreteria il 9 marzo 1992 con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e
 giustizia, depositato in data 11 marzo 1992;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla  pubblica  udienza  dell'11  marzo  1993  (relatore  il
 consigliere  Filippo  Musilli)  gli  avv.ti Zanata in sostituzione di
 Visconti per i ricorrenti e Muscarello per il Ministero di  grazia  e
 giustizia;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Premesso che i livelli stipendiali riconosciuti al dott. Esposito,
 citato in epigrafe, dal Ministero di grazia e giustizia costituiscono
 mantenimento  dei  livelli  raggiunti dallo stesso in occasione della
 sua precedente attivita' quale referendario  parlamentare  presso  il
 Senato,  i ricorrenti - anch'essi magistrati dell'ordine giudiziario,
 con anzianita' di carriera superiore a quella del  dott.  Esposito  -
 espongono  di  aver  goduto e di godere di un trattamento stipendiale
 assai inferiore rispetto a quello riconosciuto al loro collega.
    Tale  situazione  sarebbe   illegittima   perche'   e'   principio
 fondamentale  dell'ordinamento,  anche  costituzionale,  dello  Stato
 quello della parita' di trattamento economico dei magistrati ordinari
 a parita' di funzioni espletate, affermato anche dall'art.  1,  primo
 comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265.
    I  ricorrenti rivendicano quindi, con il presente ricorso, il loro
 diritto  allo  stesso  trattamento  stipendiale  del  dott.   Antonio
 Francesco  Esposito,  sulla  base  delle  seguenti considerazioni: il
 principio della pari dignita' economica dei magistrati a  parita'  di
 funzioni  si  coordina  con i principi costituzionali affermati dagli
 artt. 3, 36,  97  e  107  della  Costituzione;  fermo  restando  tale
 principio  e'  indubbio che i ricorrenti ben possano rivendicare tale
 diritto in virtu' dell'art. 4, terzo comma, del  d.l.  27  settembre
 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869; ancorche'
 il  ricordato  principio  sia  stato  stabilito  testualmente  per  i
 dirigenti militari, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire,  in
 ripetute  occasioni,  che  trattasi  di  principio  generale, anzi di
 rimedio generale,  per  ovviare  a  situazioni  di  disparita'  o  di
 squilibrio comunque createsi nei trattamenti stipendiali tra pubblici
 dipendenti   svolgenti  le  stesse  funzioni;  la  giurisprudenza  ha
 ritenuto in piu' occasioni l'applicabilita'  dell'istituto  anche  ai
 magistrati;   esiste   inoltre   nell'ordinamento   una  disposizione
 normativa - precisamente  l'art.  1,  primo  comma,  della  legge  n.
 265/1991  -  che  rende  esattamente ed espressamente applicabile "al
 personale di cui alla legge 97 del 2 aprile 1979"  (vale  a  dire  ai
 magistrati)  l'art.  4,  terzo comma, della citata legge n. 869/1982,
 con  l'ulteriore  conferma  che   l'allineamento   stipendiale   puo'
 concernere  pure quei trattamenti che conseguono a vantaggi acquisiti
 dal collega con  minore  anzianita'  di  servizio  all'interno  della
 carriera  dirigenziale dello Stato o a questa equiparata; nel caso di
 specie  non  puo'  essere  posto  in  dubbio  che  la  qualifica   di
 referendario  parlamentare  presso il Senato della Repubblica rientri
 all'interno della carriera piu' elevata  del  personale  del  Senato,
 perfettamente  equiparabile  alla  carriera dirigenziale dello Stato:
 siffatta equiparazione si rinviene dall'esame dello  stato  giuridico
 del  personale  del  Senato  della  Repubblica e, in particolare, dai
 regolamenti  interni  previsti  dall'art.  166,  secondo  comma,  del
 regolamento del Senato.
    Ritenuto  pertanto  che  nel  caso  di  specie  sussistono tutti i
 presupposti - sia soggettivi che oggettivi - per  l'applicazione  del
 principio  dell'allineamento  stipendiale,  i ricorrenti chiedono che
 sia  riconosciuto  il  loro  diritto  a  percepire   un   trattamento
 retributivo  non inferiore a quello dell'anzidetto magistrato, con la
 condanna  dell'amministrazione  alla  corresponsione  delle  relative
 differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria.
    L'amministrazione  statale  intimata, costituitasi in giudizio, ha
 controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso.  La
 difesa   erariale   in   particolare   ha  osservato  che  l'istituto
 dell'allineamento    stipendiale,    disciplinato    retroattivamente
 dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991 che ha natura interpretativa,
 sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'e'
 quello  di  accesso  alla magistratura ordinaria) e che esso comunque
 non sarebbe stato applicabile al caso, poiche' il dott. Esposito  non
 proviene  da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come
 prescritto dal primo comma. Infine,  ha  eccepito  che  l'abrogazione
 dell'allineamento  stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del
 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8  agosto  1992,
 n.  359, e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7
 del d.l. 18 settembre  1992,  n.  384,  convertito  nella  legge  14
 novembre  1992,  n.  384,  ha  eliminato in radice la possibilita' di
 accoglimento del ricorso.
    Nella memoria prodotta in giudizio nell'imminenza dell'udienza  di
 discussione,   i   ricorrenti   hanno   poi   osservato,   con  ampie
 argomentazioni,  che  l'abrogazione  dell'allineamento   stipendiale,
 recata  dall'art.  2, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
 convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, non incide sul  diritto
 gia' maturato all'allineamento stipendiale.
    Infatti   si   tratterebbe  di  disposizioni  prive  di  efficacia
 retroattiva, come priva di  efficacia  retroattiva  sarebbe  pure  la
 disciplina recata dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991.
                                DIRITTO
    1.  -  Nel  far  valere la pretesa all'allineamento stipendiale, i
 magistrati  ricorrenti  premettono  di  avere   tutti   un'anzianita'
 maggiore  di  quella  del  collega  Antonio  Francesco Esposito: tale
 circostanza   e'   pacifica,    non    essendo    stata    contestata
 dall'amministrazione resistente.
    Il  presupposto  dell'allineamento  si sarebbe realizzato nel 1989
 allorche' il dott. Antonio Francesco  Esposito  fu  nominato  uditore
 giudiziario  conservando  il  piu'  favorevole  trattamento economico
 maturato  nella  precedente  carriera  di  referendario  parlamentare
 presso il Senato della Repubblica.