IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 703/1992 proposto dai dottori Antonella Coniglio, Raffaele Massaro ed Edoardo Ciriotto rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Visconti, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia, S. Marco 3727/a, come da mandato in calce al ricorso, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, nella sua sede in Venezia, San Marco 63, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, magistrati dell'ordine giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva del collega Antonio Francesco Esposito, gia' uditore giudiziario in tirocinio presso il tribunale di Roma e poi uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce. Visto il ricorso, notificato il 28 febbraio 1992 e depositato presso la segreteria il 9 marzo 1992 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia, depositato in data 11 marzo 1992; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza dell'11 marzo 1993 (relatore il consigliere Filippo Musilli) gli avv.ti Zanata in sostituzione di Visconti per i ricorrenti e Muscarello per il Ministero di grazia e giustizia; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Premesso che i livelli stipendiali riconosciuti al dott. Esposito, citato in epigrafe, dal Ministero di grazia e giustizia costituiscono mantenimento dei livelli raggiunti dallo stesso in occasione della sua precedente attivita' quale referendario parlamentare presso il Senato, i ricorrenti - anch'essi magistrati dell'ordine giudiziario, con anzianita' di carriera superiore a quella del dott. Esposito - espongono di aver goduto e di godere di un trattamento stipendiale assai inferiore rispetto a quello riconosciuto al loro collega. Tale situazione sarebbe illegittima perche' e' principio fondamentale dell'ordinamento, anche costituzionale, dello Stato quello della parita' di trattamento economico dei magistrati ordinari a parita' di funzioni espletate, affermato anche dall'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265. I ricorrenti rivendicano quindi, con il presente ricorso, il loro diritto allo stesso trattamento stipendiale del dott. Antonio Francesco Esposito, sulla base delle seguenti considerazioni: il principio della pari dignita' economica dei magistrati a parita' di funzioni si coordina con i principi costituzionali affermati dagli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione; fermo restando tale principio e' indubbio che i ricorrenti ben possano rivendicare tale diritto in virtu' dell'art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869; ancorche' il ricordato principio sia stato stabilito testualmente per i dirigenti militari, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in ripetute occasioni, che trattasi di principio generale, anzi di rimedio generale, per ovviare a situazioni di disparita' o di squilibrio comunque createsi nei trattamenti stipendiali tra pubblici dipendenti svolgenti le stesse funzioni; la giurisprudenza ha ritenuto in piu' occasioni l'applicabilita' dell'istituto anche ai magistrati; esiste inoltre nell'ordinamento una disposizione normativa - precisamente l'art. 1, primo comma, della legge n. 265/1991 - che rende esattamente ed espressamente applicabile "al personale di cui alla legge 97 del 2 aprile 1979" (vale a dire ai magistrati) l'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 869/1982, con l'ulteriore conferma che l'allineamento stipendiale puo' concernere pure quei trattamenti che conseguono a vantaggi acquisiti dal collega con minore anzianita' di servizio all'interno della carriera dirigenziale dello Stato o a questa equiparata; nel caso di specie non puo' essere posto in dubbio che la qualifica di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica rientri all'interno della carriera piu' elevata del personale del Senato, perfettamente equiparabile alla carriera dirigenziale dello Stato: siffatta equiparazione si rinviene dall'esame dello stato giuridico del personale del Senato della Repubblica e, in particolare, dai regolamenti interni previsti dall'art. 166, secondo comma, del regolamento del Senato. Ritenuto pertanto che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti - sia soggettivi che oggettivi - per l'applicazione del principio dell'allineamento stipendiale, i ricorrenti chiedono che sia riconosciuto il loro diritto a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello dell'anzidetto magistrato, con la condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria. L'amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso. La difesa erariale in particolare ha osservato che l'istituto dell'allineamento stipendiale, disciplinato retroattivamente dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991 che ha natura interpretativa, sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'e' quello di accesso alla magistratura ordinaria) e che esso comunque non sarebbe stato applicabile al caso, poiche' il dott. Esposito non proviene da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come prescritto dal primo comma. Infine, ha eccepito che l'abrogazione dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7 del d.l. 18 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 384, ha eliminato in radice la possibilita' di accoglimento del ricorso. Nella memoria prodotta in giudizio nell'imminenza dell'udienza di discussione, i ricorrenti hanno poi osservato, con ampie argomentazioni, che l'abrogazione dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, non incide sul diritto gia' maturato all'allineamento stipendiale. Infatti si tratterebbe di disposizioni prive di efficacia retroattiva, come priva di efficacia retroattiva sarebbe pure la disciplina recata dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991. DIRITTO 1. - Nel far valere la pretesa all'allineamento stipendiale, i magistrati ricorrenti premettono di avere tutti un'anzianita' maggiore di quella del collega Antonio Francesco Esposito: tale circostanza e' pacifica, non essendo stata contestata dall'amministrazione resistente. Il presupposto dell'allineamento si sarebbe realizzato nel 1989 allorche' il dott. Antonio Francesco Esposito fu nominato uditore giudiziario conservando il piu' favorevole trattamento economico maturato nella precedente carriera di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.